Le cronache di queste settimane hanno riportato – con le più diverse valutazioni – la notizia dell’entrata in vigore del famoso – o famigerato “Regolamento AgCom”, che descrive come l’Autorità delle Garanzie nelle Telecomunicazioni possa ora intervenire contro gli utilizzi in Rete in lesione del diritto d’autore.
Questa notizia si presta a diverse interpretazioni (vedi box sugli aspetti “positivi e negativi”); tuttavia, poiché il fotografo stesso è un creatore di contenuti protetti dal diritto d’autore, abbiamo attivamente partecipato alla discussione, chiedendo ed ottenendo che anche la fotografia sia considerata come opera proteggibile ai senso del Regolamento.
Per i dettagli ed i link completi, vedi alla pagina www.fotografi.org/agcom
Come funziona l’Istanza on line
Tramite l’apposito sito www.ddaonline.it (sta per Diritto d’Autore on-line), i titolari di un diritto d’autore che sia leso da un utilizzo illecito in Rete potranno presentare una segnalazione all’Autorità Garante delle Comunicazioni (AgCom) che, in qualità di “sorvegliante” della correttezza delle operazioni che passano attraverso i mezzi di comunicazione, interviene per diffidare – prima – e, se non sufficiente, per sanzionare gli utilizzi illeciti sul web di opere protette da diritto d’autore.
Come si è evoluto il Regolamento
Nelle prime bozze del 2010 e 2011 il Regolamento sembrava riferirsi solo ai contenuti filmici e musicali (quelli che generano le maggiori movimentazioni di denaro); siamo intervenuti chiedendo l’inclusione della fotografia in quanto opera protetta dal diritto d’autore e frequentemente utilizzata illecitamente proprio grazie alla diffusione in Rete.
Nel tempo il progetto di Regolamento AgCom ha seguito sorti alterne, richiesto a gran voce da una parte di interlocutori, ed avversato come censorio da parte di altri.
L’evoluzione delle diverse versioni del Regolamento, degli allegati tecnici e dei commenti si trova raccolta alla pagina www.fotografi.org/agcom
Non serve solo reprimere
Ovviamente, è importante lavorare per il rispetto dei diritti e della legalità, anche e soprattutto nel nostro ambito professionale.
Tuttavia, non si metterà mai sufficientemente in evidenza mai l’altro aspetto della “medaglia” : il vero aspetto cruciale del nostro settore è la necessità di letture intelligenti delle mutate condizioni di mercato, e proposte che incontrino le nuove esigenze.
Soffermarsi solo sulle azioni di repressione dell’illecito ritenendo questo la vera e sola causa delle difficoltà, e non muoversi attivamente per comprendere la mutazione innescatasi, sarebbe una mossa miope e suicida, come stuccare l’intonaco di una casa pericolante, con la convinzione di riparare in tal modo le crepe.
Chi si limita a tentare di risolvere il problema solamente contrastando quelli che ritiene essere i comportamenti scorretti degli altri, per certo è orientato all’involuzione e, probabilmente, all’estinzione professionale.
Aspetti positivi e negativi
Forniamo elementi di valutazione anche contrapposti, in modo che ciascuno possa costruirsi una sua personale – e non indotta – idea della materia.
Aspetti positivi del sistema:
a) Si tratta del primo intervento concreto ed operativo delle Istituzioni sul tema del rispetto del diritto d’autore.
b) Nel suo complesso, l’impianto è rivolto a dirimere le controversie tramite adesione spontanea e per le vie brevi, anzichè tramite cause civili.
c) L’intervento dell’Autorità è aperto a tutti gli aventi diritti e svolto in forma gratuita, come servizio.
d) A correzione di quanto paventato inizialmente, vi è stata apertura della considerazione anche alle opere fotografiche, nostro specifico.
e) Esiste una dichiarata intenzionalità di formazione ed educazione agli usi legali, e non solo repressione dell’illecito.
Aspetti negativi del sistema
a) Il sistema ha preso le mosse per difendere i diritti economici delle major discografiche e delle case di produzione, e ne è ancora fortemente influenzato.
b) Non si occupa del peer-to-peer, ma ostacola la “libera circolazione” di contenuti, antagonizzando lo spirito stesso ella Rete.
c) Il sistema di segnalazione, a differenza di soluzioni consimili di altri Paesi, è concepito secondo criteri di “bizantinismo” documentale, con una prassi molto italiana.
d) Non consente di avanzare richieste economiche all’utilizzatore illecito, ma ne contrasta solo l’azione abusiva.
e) Il Regolamento conferisce all’AgCom una facoltà censoria (interdizione alla raggiungibilità di siti recidivi) ed è in discussione che tale facoltà possa competere direttamente ad AgCom.